28 Ottobre 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2018
Stagione venatoria 2018/2019. Limitazione temporanea dell'esercizio venatorio nell’intero territorio regionale in ragione delle eccezionali avversità atmosferiche previste nel periodo 28 ottobre - 4 novembre 2018. Art. 17 L. R. n. 50/1993.
Note per la trasparenza
In considerazione delle eccezionali avversità meteorologiche previste sul territorio regionale nel periodo 29 ottobre 2018 - 4 novembre 2018 e a fini di incolumità dei cittadini veneti e di tutela della fauna selvatica viene decretato, per il medesimo arco temporale, il divieto assoluto di esercizio venatorio nell’intero territorio regionale.
Il Presidente
VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;
VISTO il quadro meteorologico previsto per i prossimi giorni e la gravità dello stesso in riferimento al previsto regime di precipitazioni, ventosità e condizioni del mare, delle lagune, dei laghi e dei fiumi;
VISTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 27 ottobre 2018 è stata costituita l’Unità di Crisi al fine di porre in atto quanto necessario per affrontare la grave situazione meteo prevista sul territorio regionale per i prossimi giorni;
RICHIAMATI gli esiti cui è pervenuta l’Unità di Crisi regionale in ordine alla necessità di porre in essere ogni intervento ritenuto necessario per limitare i rischi alla popolazione derivanti dall’accesso e la presenza in aree soggette a pericoli di varia natura connessi e derivanti dal predetto quadro meteo;
RICHIAMATA anche la necessità di porre in essere azioni utili alla tutela delle componenti faunistiche presenti nel territorio regionale, in considerazione delle difficoltà derivanti dal medesimo quadro meteorologico;
RITENUTO sussistano le condizioni per decretare il divieto temporaneo all’esercizio dell’attività venatoria per il periodo 29 ottobre 2018 – 4 novembre 2018 nell’intero territorio regionale;
SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e nel corso della stagione venatoria 2018/2019, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio nell’intero territorio regionale, nel periodo 29 ottobre 2018 – 4 novembre 2018;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia