24 Aprile 2020
Questo il deliberato:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime – a carattere straordinario – di sospensione:
– del rilascio, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l’istituzione di zone destinate all’allenamento, all’addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
– di attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell’ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
– del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
– dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
3. di fissare, in riferimento al regime di sospensione – a carattere straordinario – di cui al precedente punto 2, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno 1 maggio 2020 ed il giorno 31 mag 2020
compreso;
4. di prevedere che il regime di sospensione – a carattere straordinario – di cui al precedente punto 2 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime
straordinario di sospensione disposto con DDR 10 apr 2020, n. 67;