Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
www.arcicacciaveneto.it

ARCI Caccia Comitato Regionale Veneto-info@arcicacciaveneto.it- Stadio Euganeo Trib.Ovest Viale Nereo Rocco, 60 35138 PADOVA (PD) Tel: 049/618058 Fax: 049/8641756 Pec: arcicacciaveneto@pec.it

Pubblicata la delibera Limitazione dell’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova per la stagione 2020/21

Arrivato l'annuale decreto, atteso da tutti i cacciatori di laguna, che regola la caccia nelle canalette demaniali delle lagune di Venezia e Padova.

Decreto n. 70 del 10 luglio 2020
OGGETTO: Stagione venatoria 2020/2021. Limitazione dell’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. Art. 17 L.R. n. 50/1993.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Vengono decretate limitazioni all’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia
lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di
Venezia e della Provincia di Padova.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;
VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di
recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare l’art.17 comma 1;
VISTA la deliberazione n. 764 del 16.06.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per
l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2020/2021;
RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17 comma 1
della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nelle province di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) e sentita l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova, al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;
RICHIAMATO in particolare il Decreto presidenziale n. 116 del 20.08.2019, con il quale sono state disposte le
suddette limitazioni per la stagione venatoria 2019/2020;
ACQUISITI i positivi riscontri da parte dell’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunisticovenatoria
Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova a supporto della riproposizione per la stagione
2020/2021 della specifica regolamentazione, rispettivamente con prot. n. 234756 del 15.06.2020 e prot. n. 237111 del 17.06.2020;
ACQUISITO altresì il positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con prot. n. 246619 del 23.06.2020, sempre a supporto della riproposizione per la stagione 2020/2021 della specifica regolamentazione;
Mod. B - copia Dpgr n. 70 del 10 luglio 2020 pag. 2 di 3
RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2020/2021 la regolamentazione già adottata per l’ultima stagione venatoria con il citato DPGR n. 116 del 20.08.2019 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2020/2021 l’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
a) l’esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino all’ultima domenica di gennaio;
b) l’esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall’Ente
territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunisticovenatoria
Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova e istituiti dall’ATC territorialmente
competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di
esercizio venatorio in forma vagante;
c) la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva
richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione venatoria. L’ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui
al presente Decreto, formerà l’elenco dei cacciatori aventi diritto all’esercizio della caccia lungo le
canalette nel corso della stagione venatoria;
d) il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né,
limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 “Lagunare Venezia”, in alcun altro ATC;
e) l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall’ATC
che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell’Ente
territorialmente competente ovvero dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunisticovenatoria
Ambito Litoraneo – sedi territoriali di Venezia e Padova;
f) non potranno essere utilizzate munizioni di tipo “over 100.200” o di analoga potenza;
3. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12,00;
4. di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;
5. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal calendario venatorio approvato con DGR n. 764 del 16.06.2020,
purché non in contrasto con il presente decreto;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
dell’esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
Mod. B - copia Dpgr n. 70 del 10 luglio 2020 pag. 3 di 3
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Firmato Dott. Luca Zaia

Condividi post
Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post