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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Regione Veneto contro la sospensione del prelievo di Moriglione e Pavoncella

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Regione Veneto contro la sospensione del prelievo di Moriglione e Pavoncella

In seguito al pronunciamento del TAR del Veneto, che ha sospeso il prelievo di Pavoncella e Moriglione dal Calendario Venatorio, la Regione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che, purtroppo, ha dato torto all’amministrazione Regionale. Questo un estratto dell’ordinanza del Consiglio di Stato.

– ritenuto che le delicate questioni poste dalla Regione appellante, pur meritevoli di approfondimento da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che sarà chiamato a vagliare, in particolare, le argomentazioni espresse dall’I.S.P.R.A. nel suo parere, non sono tuttavia suscettibili di accoglimento in questa prima fase di sommaria delibazione, dovendosi qui richiamare e fare proprie, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le argomentazioni espresse dal decreto n. 6289 del 29 ottobre 2020 emesso dal Presidente di questa Sezione, proprio relative al prelievo venatorio delle specie Moriglione e Pavoncella nella Regione Marche;
– considerato comunque che, anche sul piano del periculum in mora, il pericolo paventato dalla Regione appellante si appalesa recessivo rispetto alla interinale tutela delle due specie volatili e, comunque, scarsamente apprezzabile in punto di fatto, ove si rilevi che il medesimo Tribunale ha già fissato, per la trattazione del merito, l’imminente udienza del 18 novembre 2020 e che la decisione del merito, eventualmente favorevole, consentirebbe il rapido ripristino del prelievo in un tempo ragionevolmente accettabile prima che si chiuda la stagione venatoria;
– osservato che, non essendosi costituite le associazioni ricorrenti in prime cure, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio cautelare;

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare della Regione Veneto (Ricorso numero: 7867/2020). Nulla sulle spese del presente grado del giudizio cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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