24 Dicembre 2020
Le Associazioni della Cabina di Regia delle Associazioni Venatorie del Veneto, hanno inviato alla Regione la missiva allegata, per chiedere maggior possibilità di movimento per esercitare la caccia in zona arancione.
Di seguito è allegata la risposta della Regione che afferma "la dizione «salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune» si può ritenere applicabile all'attività venatoria;
e ciò nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell'ATC/CA di iscrizione o sul quale è insediato l'istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione, accedere;" rispondendo quindi positivamente alle richieste del mondo venatorio.
Carissimi, viste le richieste pervenute per le vie brevi si è dato seguito ad un approfondimento con l'avvocatura regionale per verificare la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria nei giorni con restrizione arancione.
Con la presente vi invito a dare ampia informazione sia alle associazioni venatorie che alle Polizie Provinciali di quanto sotto riportato.
Lunedì 28 dicembre mattina provvederemo a formalizzare la comunicazione con nota protocollata.
in riferimento alle limitazioni agli spostamenti ed alle attività esercitabili nell'ambito delle misure - governative e regionali - di contrasto al COVID-19 nel territorio regionale, si ritiene che, nel periodo dal 28 al 30 dicembre 2020 compreso e nella giornata del 4 gennaio 2021, ove trova applicazione il regime c. d. di «zona arancione», le previsioni di deroga applicabili allo spostamento fuori dal comune di residenza o domicilio - punto A1 dell'OPGR n. 169 del 17 dicembre 2020:
«A) Misure relative allo spostamento individuale
1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.»
possano essere riferite anche all'attività di prelievo venatorio ed agli spostamenti extra-comunali connessi per l'esercizio della stessa, in quanto la dizione «salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune» si può ritenere applicabile all'attività venatoria;
e ciò nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell'ATC/CA di iscrizione o sul quale è insediato l'istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione, accedere;
rimangono in ogni caso applicabili tutte le restanti disposizioni in riferimento al rientro nel comune di residenza o domicilio;
e ciò anche in riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b del comma 4 dell'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020;
rimangono confermate le precedenti disposizioni operative in ordine all'attività di vigilanza volontaria ed all'attività di controllo faunistico laddove reso da operatori volontari su autorizzazione e sotto il controllo e coordinamento del personale d'istituto;
alla presente comunicazione anticipatoria seguirà una nota formale della Direzione a far data dal 28 dicembre 2020;
cordiali saluti
Ancora buon Natale a tutti voi
Gianluca Fregolent
Direzione Agroambiente Programmazione e
Gestione Ittico e Faunistico-Venatoria
Vicedirettore Area Sviluppo Economico