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Approvato la legge comunitaria 2013. Nuove norme sull’applicazione delle deroghe

Per fare un pò di chiarezza in che quadro normativo operiamo, pubblichiamo l'articolo sottostante dal sito nazionale della nostra associazione. Non ci piace questa situazione, sia chiaro, ma da qui dobbiamo sapere che si parte sperando di riuscire a garantire la caccia in deroga anche per quest'anno.

La Camera ha approvato il 31 luglio 2013, in via definitiva, con un voto a larghissima maggioranza, la Legge di delegazione europea 2013 e la Legge europea 2013. La Legge europea 2013, è stata approvata con 438 voti a favore e 11 contrari, e la Legge di delegazione europea 2013, con 438 voti a favore e 14 contrari. Il voto della Camera è arrivato dopo l’approvazione in Senato, avvenuto l’8 luglio: 202 a favore e 15 voti contrari sulla Legge di delegazione europea e 212 favorevoli e 13 contrari sulla Legge europea.

Il Parlamento dunque è riuscito in poco più di due mesi, ad approvare due provvedimenti di grande complessità, modificandoli in modo non marginale e raggiungendo su di essi un consenso che va ben oltre la maggioranza che sostiene il Governo.

L’approvazione della Legge europea 2013 consente l’archiviazione di 19 procedure d’infrazione e di 10 casi (cosiddetti EU Pilot) che, se non risolti, porterebbero all’apertura di altrettante procedure d’infrazione. Di queste procedure, 10 si trovano ad uno stadio particolarmente avanzato, con il rischio di esporre il Paese ad una condanna da parte della Corte di giustizia e al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L’approvazione della Legge di delegazione 2013 permette invece di avviare il processo di recepimento di ben 40 direttive.

Nella legge approvata c’è una parte attinente la caccia. Nel comunicato del dipartimento delle Politiche Europee viene messo in evidenza che con la legge “viene sanata la non corretta applicazione nell’ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell’avifauna e all’introduzione di un meccanismo che renda più stringente l’adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l’adozione delle stesse delibere con atto amministrativo. In questo modo, si dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell’Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08.”

Ecco il testo della legge europea 2013 nella parte riguardante la caccia.

Art. 26.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131 )

1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio c del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili all’applicazione

pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 200911471 CE».

- 21

2, L’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/J47/CE).

- 1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2Q09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando

quanto previsto dall’articolo 27, comma 2.

I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/l47/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi ‘ autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe ili cui al comma l sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta

giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l , lettera c), della direttiva 20091l47/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA. la Conferenza

pennanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e del1a tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del1′ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo l , lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all’ISPRA una relazione su ll’ attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo dì capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell’anno successivo. 11 Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all’ articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All’articolo 31, comma l , della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all’articolo 19-bis».

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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