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ARCI Caccia Comitato Regionale Veneto-info@arcicacciaveneto.it- Stadio Euganeo Trib.Ovest Viale Nereo Rocco, 60 35138 PADOVA (PD) Tel: 049/618058 Fax: 049/8641756 Pec: arcicacciaveneto@pec.it

Decreti di divieto di Caccia o particolari limitazioni.

In data 19 Agosto il Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia ha emanato, secondo le norme vigenti, 4 decreti di cui 3 vietano la pratica della caccia in aree specifiche e 1 semplicemente la limita in altre.

Con questo post si riporta in sintesi i vari provvedimenti andando al “nodo” della questione cioè sui divieti e le limitazioni alla pratica della caccia riservandoci, agli interessati che ne facessero richiesta, di spedire i testi completi a seguito di espressa richiesta a questo blog o tramite facebook.

Il Decreto n.109 vieta la pratica della caccia per l’intera stagione venatoria 2013/2014 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite aereoportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria.

Il Decreto n.110 dispone, per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014, il divieto di caccia, di cui all’art.17, comma 1, della legge Regionale 50/1993 sull’area denominata “Canale Taglietto” (Provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunistica venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”.

Il Decreto n. 111 stabilisce che nel corso della stagione venatoria 2013/2012 l’esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio, Cavaizza (ricadenti nel territorio lagunare delle province di Venezia e di Padova) è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni inderogabili:

  1. l’esercizio venatorio è consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre all’ultima domenica di gennaio, nonché in data 30/01/2014;
  2. l’attività potrà essere svolta esclusivamente da appostamenti individuati dalla Provincia territorialmente competente e istituiti dall’ATC territorialmente competente; non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento; è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;
  3. l’attività potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all’ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell’avvio della stagione netario. L’ATC, nel rispetto delle limitazionidi cui al presente decreto formerà l’elenco dei cacciatoriaventi dirittto all’eserciziodella caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;
  4. il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l’attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all’ATC VE5 “Lagunare Venezia”, in alcun altro ATC;
  5. l’assegnazione dell’appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata all’ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo della Provincia territorialmente competente;
  6. non potranno essere utilizzate munizioni di tipo “over 100.200” o di analoga potenza.

La caccia, in queste zone, potrà essere esercitata nei luoghi e con le modalità elencate sopra fino alle ore 12.00.

Il Decreto n. 112 dispone che per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014 il divieto venatorio di cui all’art. 17, comma 1, della Legge Regionale 50/1993 nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali. Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle”, ma non facenti parte dell’Azienda medesima.

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