30 Agosto 2013
In data 19 Agosto il Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia ha emanato, secondo le norme vigenti, 4 decreti di cui 3 vietano la pratica della caccia in aree specifiche e 1 semplicemente la limita in altre.
Con questo post si riporta in sintesi i vari provvedimenti andando al “nodo” della questione cioè sui divieti e le limitazioni alla pratica della caccia riservandoci, agli interessati che ne facessero richiesta, di spedire i testi completi a seguito di espressa richiesta a questo blog o tramite facebook.
Il Decreto n.109 vieta la pratica della caccia per l’intera stagione venatoria 2013/2014 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite aereoportuale dell’aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria.
Il Decreto n.110 dispone, per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014, il divieto di caccia, di cui all’art.17, comma 1, della legge Regionale 50/1993 sull’area denominata “Canale Taglietto” (Provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell’Azienda Faunistica venatoria “Valle Cà Da Riva” e la Zona di Ripopolamento e Cattura “Veronese”.
Il Decreto n. 111 stabilisce che nel corso della stagione venatoria 2013/2012 l’esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio, Cavaizza (ricadenti nel territorio lagunare delle province di Venezia e di Padova) è consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni inderogabili:
La caccia, in queste zone, potrà essere esercitata nei luoghi e con le modalità elencate sopra fino alle ore 12.00.
Il Decreto n. 112 dispone che per l’intera durata della stagione venatoria 2013/2014 il divieto venatorio di cui all’art. 17, comma 1, della Legge Regionale 50/1993 nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali. Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali totalmente o parzialmente interclusi nell’AFV “Foramelle”, ma non facenti parte dell’Azienda medesima.