ARCI Caccia Comitato Regionale Veneto-info@arcicacciaveneto.it- Stadio Euganeo Trib.Ovest Viale Nereo Rocco, 60 35138 PADOVA (PD) Tel: 049/618058 Fax: 049/8641756 Pec: arcicacciaveneto@pec.it
15 Gennaio 2021
Riguardo la caccia in zona arancione, la Regione Veneto ha deliberato che:
Facendo seguito a quanto contenuto nelle predette note prot. n. 0550773, n. 0556038 del 28 dicembre 2020 e n. 0006082 dell’8 gennaio 2021, in questa sede integralmente richiamate, si ritiene che, nel territorio regionale caratterizzato dal regime di limitazioni afferente alla c. d. «zona arancione», possa essere esercitata l’attività venatoria anche al di fuori del comune di residenza, qualora, in capo al soggetto che intende esercitare tale attività sussistano o le condizioni previste o dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (« … per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili in tale comune;»), laddove la residenza anagrafica, intesa quale comune di residenza, non venga a coincidere con la «residenza venatoria», intesa quale ATC/CA di iscrizione oppure ATC/CA o AFV/AATV di ammissione quale ospite o le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 1 del D. L. n. 1/2021 (« … sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»).
E ciò, necessariamente, nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell'ATC/CA di iscrizione o ammissione o sul quale è insediato l'istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione del relativo Concessionario, accedere.
Rimangono in ogni caso applicabili tutte le restanti disposizioni in riferimento al rientro nel comune di residenza o domicilio e quelle relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti-covid.
Rimangono altresì confermate le precedenti disposizioni operative in ordine all'attività di vigilanza volontaria ed all'attività di controllo faunistico laddove reso da operatori volontari su autorizzazione e sotto il controllo e coordinamento del personale d'istituto.
Si invitano pertanto i Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria e le UU. OO. di Ambito in indirizzo a voler assicurare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e ruoli istituzionali, ampia ed adeguata informazione rispetto alla predetta posizione presso gli ATC, i CA e le articolazioni provinciali delle Associazioni Venatorie; parallelamente, si chiede alle Associazioni Venatorie regionali in indirizzo di voler concorrere attivamente a tale azione informativa nei confronti delle proprie articolazioni provinciali e territoriali in genere.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent
Alleghiamo il provvedimento della Regione: